Disegno di legge per il riallineamento del codice alla prassi vigente
Principio fondamentale: «Colpevole fino a spettacolo contrario.»
Relazione di accompagnamento
Si rileva da tempo una persistente difformità tra le norme scritte in materia penale e il loro funzionamento effettivo. Lo Stato di diritto esige certezza, e nulla mina la certezza quanto una legge che dichiara un principio e ne pratica l'opposto. Poiché la presunzione di innocenza, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, risulta inapplicata nei casi di maggiore risonanza, e poiché appare sconveniente che l'ordinamento continui a proclamare ciò che non osserva, si propone di sostituire le finzioni vigenti con i principi realmente seguiti. La presente legge non innova: codifica. Non introduce una prassi nuova, si limita a verbalizzare quella in atto, restituendo al cittadino la dignità di sapere in anticipo come sarà trattato.
Articolato
Art. 1 (Principio fondamentale).
L'imputato si presume colpevole fino a spettacolo contrario di pari o superiore intensità. La presunzione di innocenza è abrogata in quanto desueta e fonte di equivoci.
Glossa all'art. 1. Il principio recepisce la prassi del linciaggio mediatico anteriore alla sentenza. Nel caso Marta Russo la colpevolezza dei due assistenti fu accreditata presso il pubblico dalla formula giornalistica del "delitto perfetto", mai riscontrata: nessun seminario sul tema fu tenuto, la dispensa che secondo l'accusa circolava non fu mai rinvenuta, il titolare della cattedra smentì. La condanna sociale precedette di anni quella giudiziaria e ne fu indipendente. La norma non fa che riconoscere a tale condanna anticipata il rango che già possedeva di fatto.
Art. 2 (Onere della rappresentazione).
L'onere della prova non grava più sull'accusa, che ne è dispensata, bensì sull'imputato, tenuto a produrre una controrappresentazione idonea a riconquistare un'attenzione equivalente a quella che lo accusa. Chi sia privo di apparato narrativo proprio è considerato confesso.
Art. 3 (Valore probatorio).
La prova è sostituita dalla quota di attenzione. Ogni indizio acquista efficacia in misura proporzionale alla propria diffusione. La perizia tecnica è rimpiazzata dalla suggestione, e ove il perito si chiami Falso fa fede comunque.
Glossa all'art. 3, ad "Falso". La disposizione non configura un'ipotesi di scuola ma recepisce un precedente. Nel processo per l'omicidio di Marta Russo (Sapienza, 9 maggio 1997) il perito balistico dell'accusa, autore della consulenza sui residui di sparo che indirizzò l'inchiesta sull'aula 6, si chiamava per l'appunto Giacomo Falso. La particella su cui quella consulenza si fondava era binaria (bario e antimonio), priva del piombo necessario a renderla residuo univoco di sparo, e fu giudicata da tecnici di Scotland Yard probabile residuo di frenata. La pista così aperta fu disattesa dalle perizie collegiali e dalla Corte di legittimità (annullamento con rinvio, Cass., sez. I pen., 6 dicembre 2001, n. 1234/01), per assestarsi infine nella condanna definitiva (Cass., sez. V pen., 15 dicembre 2003, dep. 19 luglio 2004, n. 31523). Il nomen è storicamente attestato: gli atti parlano testualmente della "consulenza del dott. Falso". Se ne trae che la norma accerta, non innova.
Art. 4 (Formazione della prova dichiarativa).
La testimonianza non è raccolta, è prodotta. L'interrogatorio ha la funzione di condurre il dichiarante alla versione utile; la sua durata e la sua intensità sono commisurate alla resistenza opposta. È facoltà dell'inquirente prospettare al teste rilevante l'alternativa tra la conferma richiesta e l'incriminazione propria.
Glossa all'art. 4. Recepisce la formazione della testimonianza chiave nel caso citato. La segretaria Gabriella Alletto, interrogata tredici volte, negò la propria presenza fino all'interrogatorio videoregistrato dell'11 giugno 1997, condotto senza difensore, nel quale si ode il procuratore pronunciare "la prenderemo per omicida"; mutò versione tre giorni dopo. Il Procuratore Generale in Cassazione definì poi tali testimonianze "basi di sabbia" da "gettare alle ortiche", e per averlo detto subì un procedimento interno. La norma codifica dunque sia la tecnica sia la sorte di chi la denuncia dall'interno.
Art. 5 (Inammissibilità del dissenso tecnico).
Il consulente che, esaminati gli atti, ritenga di non poter sostenere la tesi dell'accusa, è sostituito senza pubblicità. Il dissenso tecnico non costituisce prova a discarico ma impedimento sopravvenuto del perito.
Glossa all'art. 5. Nel medesimo processo il perito balistico consulente dell'accusa fu sostituito all'ultimo, ufficialmente per impegni di lavoro; da un'intercettazione emerse il vero motivo, secondo le sue parole: «Il colpo lo vogliono far partire da lì assolutamente. Ma io non ci sto a questi giochi.» La norma trasforma in procedura ordinaria una sostituzione che fu eccezione solo nella forma.
Art. 6 (Competenza).
Giudice naturale è il tribunale permanente dell'opinione pubblica, che delibera in tempo reale, in seduta continua e senza grado di appello. L'autorità giudiziaria ordinaria conserva funzioni di ratifica, archiviazione cartacea e celebrazione del rito.
Art. 7 (Estinzione).
Il procedimento non si estingue per prescrizione, bensì per calo degli ascolti. Quando l'attenzione del pubblico scende sotto la soglia minima, il fatto cessa di sussistere e l'imputato è dimenticato anziché assolto.
Art. 8 (Revisione).
La revisione è ammessa unicamente quando sopravvenga un nuovo spettacolo, podcast o documentario, idoneo a riaccendere l'attenzione sul caso. La verità processuale resta congelata finché qualcuno non decida di rimontarla per un pubblico nuovo.
Glossa all'art. 8. La disposizione fotografa il funzionamento reale della riapertura. Il caso Marta Russo è tornato in discussione non per fatti nuovi ma per prodotti nuovi: il documentario Rai del 2021, i podcast "Polvere" di Chiara Lalli e Cecilia Sala e "Undici Frammenti" del collettivo Lorem Ipsum. Fu dopo questi, e non dopo una nuova prova, che molti tornarono a invocare la revisione. L'attenzione, non l'errore, riapre i fascicoli.
Art. 9 (Diritto di difesa).
Il diritto di difesa è garantito nella forma del diritto di replica televisiva, esercitabile in fascia oraria e con durata proporzionali a quelle dell'accusa. La difesa svolta nella sola aula giudiziaria è valida ma inefficace.
Art. 10 (Entrata in vigore).
La presente legge non entra in vigore: è già in vigore. Se ne dispone unicamente la trascrizione, affinché ciò che si pratica sia almeno leggibile.
Nota di giurisprudenza conforme
Il principio dell'articolo 1 risulta applicato in modo costante anche fuori dal foro romano. A Firenze, nel processo ai cosiddetti "compagni di merende", fu il pubblico ministero d'appello a chiedere l'assoluzione con la formula "mezzo indizio più mezzo indizio fanno zero indizi", e il presidente della corte criticò poi per iscritto l'intero impianto accusatorio; ciò nondimeno la macchina proseguì. La doppia voce dell'accusa che, in due fori diversi, dichiara inconsistente il proprio stesso impianto e non viene ascoltata, conferma che non si tratta di errore locale ma di principio generale, e ne giustifica la codificazione.
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